EUR1 – Merce di Origine Preferenziale

EUR1 è un documento che viene richiesto alle Dogana d’esportazione per certificare l’origine preferenziale della merce.

Per origine preferenziale si intende uno status della merce grazie al quale viene assegnato il diritto ad un trattamento tariffario preferenziale che si traduce in un dazio ridotto o anche nell’esenzione del dazio grazie a  specifici accordi di libero scambio fra il paese di esportazione e il paese di destinazione della merce.

 

 

“La corretta e consapevole applicazione delle regole di origine preferenziale, pertanto, riveste un ruolo cruciale nella pianificazione aziendale, giacché la scelta in ordine ai canali di approvvigionamento delle materie prime o in merito al luogo i localizzazione degli impianti produttivi può essere foriera di rilevanti vantaggi economici, consentendo di beneficiare di trattamenti daziari favorevoli. La riduzione o esenzione daziaria, infatti, agevola sia il soggetto importatore, il quale beneficerà di una riduzione dei costi corrispondenti al dazio, che l’esportatore, il quale potrà offrire i propri prodotti a costi inferiori e, dunque, maggiormente competitivi”               Diritto Doganale – Sara Armella – Egea

Da tener presente, quindi, che le trattative commerciali tra esportatore ed importatore saranno state fatte anche sulla base di quest’aspetto e che EUR1 sarà un documento richiesto e di importanza rilevante.

La merce è considerata di origine preferenziale se

  1. Interamente ottenuta nel paese beneficiario
  2. Sufficientemente lavorata o trasformata nel paese beneficiario (in questo caso i materiali non originari devono aver subito una lavorazione e trasformazione stabilita da apposite regole) 

 

Per emettere EUR1, la Dogana di esportazione richiede un’autocertificazione dell’esportatore nella quale lo stesso si assume la responsabilità che le propria merce rispetti i requisiti di origine preferenziale previsti dagli accordi di libero scambio.

Se l’operatore comunitario non è il produttore ma un trader, quest’ultimo deve richiedere al proprio fornitore comunitario la dichiarazione di origine preferenziale come disposto dal Reg. Ce 1207/01 e successive modifiche: con tale documento, infatti, il fornitore dichiara, assumendone la responsabilità, di aver rispettato nella fabbricazione le regole di origine preferenziale; senza questo l’esportatore non può dichiarare che la merce sia di origine preferenziale.

Pertanto, nel richiedere l’emissione dell’ EUR1, l’esportatore si assume la responsabilità, davanti ad un pubblico ufficiale (in tale caso il funzionario doganale che rilascia il certificato), della veridicità delle proprie dichiarazioni. Qualora tali dichiarazioni si dovessero rivelare false, le conseguenze sarebbero di natura penale.

Per l’esportatore che si assume la responsabilità davanti al pubblico ufficiale non è possibile addurre la buona fede, dichiarando di non conoscere la normativa relativa all’origine preferenziale. Nel momento in cui un soggetto rilascia una dichiarazione davanti al pubblico ufficiale afferma, infatti, anche di conoscere la normativa e di averla rispettata.

FONTE: http://lucagiordano.net/eur1-merce-di-origine-preferenziale/

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